Categoria catastale C/2 cos’è e quali immobili comprende

Categoria catastale C2 tutto quello che ti serve sapere

Categoria catastale C/2, in questo articolo imparerai cos’è ovvero gli immobili compresi in C/2 se e quando rientra nelle pertinenze IMU e perché da qualche anno a questa parte si è costretti ad accatastarle come unità a sé stante.

Indice

Categoria C2, cos’è e cosa significa?

Fanno parte della categoria C/2 i magazzini ed i locali di deposito. Questa categoria catastale include tutte quelle unità immobiliari con persistenza di materiali od oggetti, aventi modeste dimensioni e  generalmente con tipologia costruttiva in muratura e cemento armato.

Spesso sono inseriti in categoria C2 anche piccoli capannoni, pur avendo tipologia costruttiva in prefabbricati. Da ricordare che tutti i capannoni utilizzati come deposito merci vanno accatastati nella categoria D/7.

Nella categoria c/2 sono inclusi ad esempio magazzini, depositi presenti nei condomini, cantine, sottotetti, ecc.

Pertinenza C/2 di abitazione principale IMU

Gli immobili che appartengono alla categoria catastale c/2 possono essere considerati pertinenza della prima casa. Può rientrare nelle pertinenze una sola unità c/2 e solo nel caso in cui non vi siano porzioni legate all’abitazione principale assimilabili alla medesima categoria. Ciò significa che, se nella scheda dell’abitazione è rappresentata, ad esempio, la cantina, non sarà possibile considerare nessun altro immobile C/2 tra le pertinenze della prima casa.

Categoria catastale C/2 cantina e solai

Come da cric. 2E/2016 (3.3.2.) :

“Nelle dichiarazioni di nuova costruzione le cantine, i depositi (anche se ubicati nei sottotetti) e le autorimesse presenti in complessi ospitanti una o più unità immobiliari residenziali, quando hanno accesso autonomo da strada o da corte esclusiva o da parti comuni, costituiscono di norma unità immobiliari a se stanti.Pertanto,le suddette tipologie immobiliari sono censite ordinariamente nelle categorie C/2 -Magazzini e locali di deposito e C/6 -Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse. Se le porzioni immobiliaridestinate a deposito e cantina sono direttamentecomunicanti con le abitazioni, costituendo di fatto pertinenze delle stesse, rientrano di norma nella maggiore consistenza delle unità immobiliari cui risultano correlate, in quanto prive di autonomia funzionale e reddituale.”

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’orientamento futuro dell’accatastamento delle cantine. Per le nuove costruzioni sarà obbligatorio censire le cantine come unità a se stanti in categoria C/2 ma solo se non comunicanti direttamente con l’abitazione. 

Per quanto riguarda le variazioni delle unità già censite, non c’è l’obbligo dello stralcio delle cantine o dei solai dall’abitazione. Tuttavia potrebbe accadere che, per situazioni particolari, l’Ufficio provveda tramite accertamento alla divisione delle unità, con conseguente obbligo di riaccatastamento.